Provincia dell'Ogliastra

Accesso agli atti

Accesso agli Atti Amministrativi

L’accesso agli atti rappresenta un diritto riconosciuto dalla Legge n. 241/1990 e successive modifiche.
Esso consente agli interessati di prendere visione dei documenti amministrativi detenuti dalla Pubblica Amministrazione e, se necessario, di ottenerne copia previo rimborso dei soli costi di riproduzione.

Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione, indipendentemente dalla forma o dal supporto — cartaceo, grafico, audiovisivo, informatico o di altra natura — che contenga informazioni relative ad attività di pubblico interesse e che sia nella disponibilità dell’Ente.

Il diritto di accesso può essere esercitato finché la Pubblica Amministrazione è tenuta a conservare gli atti richiesti.

Finalità

L’accesso agli atti costituisce uno strumento essenziale per:

  • favorire la partecipazione dei cittadini all’azione amministrativa;
  • garantire trasparenza, imparzialità e correttezza dell’operato dell’Ente;
  • assicurare il pieno rispetto dei principi di buon andamento e pubblicità amministrativa.

Soggetti Interessati

Possono esercitare il diritto di accesso tutti i soggetti privati — compresi portatori di interessi pubblici o diffusi — che dimostrino un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento richiesto e tutelato dall’ordinamento giuridico.

Accesso ai Procedimenti in Corso

Gli interessati al procedimento amministrativo possono richiedere:

  • la visione degli atti istruttori relativi ad un procedimento in corso;
  • informazioni sullo stato di avanzamento;
  • l’indicazione del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento;
  • chiarimenti sull’applicazione corretta delle norme che lo regolano.

Il diritto è garantito anche a soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi, costituiti in associazioni o comitati, qualora possano subire un pregiudizio da provvedimenti o attività dell’Amministrazione.
Eventuali memorie, osservazioni o documenti presentati dagli interessati devono essere valutati dall’Ente prima dell’adozione del provvedimento finale.

Documenti Esclusi dal Diritto di Accesso

L’accesso non è consentito nei seguenti casi:

  • documenti coperti da segreto di Stato o da divieti di divulgazione previsti da norme di legge o regolamento;
  • atti relativi a procedimenti tributari, regolati da normativa specifica;
  • documenti connessi all’attività di predisposizione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione o programmazione;
  • documenti contenenti informazioni psico-attitudinali riferite a terzi nell’ambito di procedimenti selettivi.

Le Pubbliche Amministrazioni possono inoltre individuare categorie di documenti sottratti all’accesso per motivi di sicurezza, tutela dell’ordine pubblico, riservatezza o altri interessi sensibili.
Resta sempre esclusa la possibilità di presentare istanze volte al controllo generalizzato dell’operato amministrativo.

È comunque garantito l’accesso quando la conoscenza dei documenti risulta necessaria per la tutela o la difesa dei propri interessi giuridici.
Nel caso di atti contenenti dati sensibili o giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti di stretta indispensabilità previsti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Ricorso in Caso di Diniego o Mancata Risposta

Se l’Amministrazione non risponde entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, o in caso di rifiuto esplicito, l’interessato può:

  1. presentare ricorso al Difensore Civico comunale (ove presente) entro 30 giorni, affinché valuti le motivazioni del mancato accesso e intervenga presso gli uffici competenti;
  2. proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 30 giorni dal diniego o dal silenzio-rifiuto.

Ultimo aggiornamento

22 Novembre 2025, 18:44